Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
L'altro esemplare degli elenchi suddetti rimane conservato nella segreteria del comune.
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esemplare delle liste le conseguenti variazioni.
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Durante questo periodo, la deliberazione di cui all'art. 27, corredata dei documenti relativi e di un esemplare delle liste di sezione, rimane
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Durante questo periodo, un esemplare di ciascuno degli elenchi firmato dal presidente della Commissione comunale e dal segretario, deve rimanere
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Le liste di sezione devono essere compilate distintamente per sesso, in triplice esemplare, e contenere due colonne rispettivamente per le firme di
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effettuare sull'esemplare delle liste generali depositate presso la Commissione stessa. Nel medesimo termine gli elenchi devono essere restituiti al comune
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Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico, in doppio esemplare, ed indicano per ogni elettore: a) il